A cura Arch. Barbara Salomone – Componente C.S.N. BMitalia
I cittadini ed i tecnici stessi stanno da qualche mese, passatemi il termine, “guardando” a un fiume la cui sponda appare sempre più difficile da raggiungere. Questa riva è l’ottenimento del cosiddetto Ecobonus 110% del quale si è sentito e letto di tutto ed il contrario di tutto al proposito.
Finalmente ieri 05 ottobre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.246 due importanti documenti che possono aiutarci a dipanare la maggior parte dei nostri dubbi: Il Decreto Requisiti ed il Decreto Asseverazioni, già caldamente annunciati e anticipati. Aimè non abbiamo ancora finito poiché siamo in attesa di chiarimenti, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di quelli essenziali che disciplineranno le istruzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito permettendoci finalmente di avere di fronte un quadro più esaustivo e corretto per portarci a casa questo benedetto 110% di Ecobonus.
Analizziamo quindi in modo sintetico questi due decreti freschi di stampa.Incominciamo con il chiarirci i dubbi poiché all’art.01 del Decreto 06 agosto – “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus” troviamo tutte le definizioni delle quali necessitiamo per arrivare al risultato. Tra le tante saltano ai nostri occhi due importanti contributi: Il decreto Requisiti Minimi e quello Relazioni tecniche, che vengono in maniera sintetica analizzati a seguire.
Decreto Requisiti: si tratta dei documenti necessari senza i quali non si può nemmeno cominciare a fare dei ragionamenti sull’ottenimento del 110%. Da una parte avremo bisogno di rispondere ai cosiddetti requisiti tecnici e dall’altra a quelli di costo. Il decreto identifica tali requisiti “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” –Art.1 – comma c
Decreto Relazioni Tecniche: “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici” – Art.1 – comma d. In buona sostanza viene indicato come andranno redatti e dove andranno trasmessi i documenti che i tecnici asseverano per la buona riuscita della scalata al successo in vista dell’ottenimento del SUPERBONUS.
Il primo dei due decreti è praticamente già in vigore, dell’altro non si sa precisamente ma si può presumere che, come tutti i decreti ministeriali, entri in vigore a partire dal quindicesimo giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Vi invito ora a tornare davanti alla sponda del fiume e di doverlo attraversare. Avete una barca? L’imbarcazione è il passaggio di due classi energetiche, ovviamente dalla più sfavorevole a quella migliorativa. I cosiddetti elementi trainanti o trainati fanno parte di questa dotazione (se poi la barca è vetusta, cioè sottoposta a vincolo potete avere un bonus sugli elementi trainanti…corretto, visto che in questo caso non userete il motore ma andrete a remi e quindi un aiutino ci sta). E per muovere la barca? Potete usare i remi o il motore, sempre che sia a norma e certificato, nonché assicurato, il tutto con requisiti ben specifici di prestazione. I tecnici sono il vostri remi e motore, non dimenticatelo!
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