Come già noto, l’Agenzia delle Entrate ha sancito, con risposta del 4 dicembre 2018 ad apposita istanza pervenutale, che l’energia necessaria al funzionamento delle parti comuni dei Condomini deve scontare l’aliquota ordinaria IVA (22%) non risultando applicabile l’aliquota ridotta del 10% destinata alla fornitura di energia per uso domestico che, sempre secondo l’Agenzia, si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l’energia nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della residenzialità, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali” sia pubbliche che private.
Poiché la fornitura di energia necessaria per il funzionamento delle parti comuni è fatturata direttamente al Condominio, l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate è che per le parti comuni non venga soddisfatto il requisito di uso domestico in quanto l’energia somministrata è finalizzata ad essere impiegata esclusivamente in luoghi diversi dall’abitazione.