Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager

FORSE NON TUTTI SANNO CHE ...

Contravvenendo – a parere di chi scrive – a uno dei principi cardine del nostro sistema tributario, e cioè il divieto della doppia imposizione, 

l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 428/2022 fornisce un parere – per nulla convincente sempre secondo chi scrive – ritenendo che, per i soggetti in regime forfettario che fatturano importi superiori a € 77,47 l’importo del bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo o compenso e concorre dunque alla determinazione forfettaria del reddito soggetto ad imposta sostitutiva, secondo quanto disposto dall’art. 4 della Legge 190 del 2014. Ora, in base ad una precisa disposizione normativa (art. 1 DPR 642/1972), le fatture di chi opera in regime forfettario e quindi non è soggetto a Iva, qualora l’importo sia superiore a € 77,47, sono soggette all’imposta di bollo sin dall’origine, e cioè dal momento della loro formazione. Imposta si è detto: quindi, per incassare il compenso pattuito con il proprio cliente, il forfettario deve già pagare un’imposta (il bollo appunto) che finisce nelle casse dell’erario. Addebitandolo in fattura, come si è sempre fatto (dal momento che veniva considerata come operazione che non costituiva base imponibile, proprio perché imposta), il forfettario altro non faceva che farsi rimborsare dal proprio cliente l’importo già versato e che sicuramente non è un suo ricavo né fa parte del suo compenso. Orbene, con l’interpretazione resa dall’Agenzia delle Entrate non è più così, e quindi costituisce base imponibile su cui calcolare non solo l’imposta sostitutiva di cui prima si è fatta menzione, ma anche base imponibile ai fini contributivi (sia che si tratti di professioni protette sia che si trattii di professione esercitata da soggetti iscritti alla gestione separata dell’Inps). L’alternativa a quanto sin qui descritto è l’apposizione del bollo sulla fattura senza riaddebitarne l’importo al cliente. Tra l’altro non è neanche chiaro da quando tale interpretazione dovrebbe avere efficacia, se cioè con effetto retroattivo o meno. W l’Italia.

Dr. Alessandro Di Francesco                                                                        Direttore CSN BMItalia

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