Con il “decreto fiscale 2019”1 è stato introdotto2 l’articolo 17-bis nell’ambito del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (di seguito “articolo 17- bis”) sono state apportate una serie di misure in materia di contrasto all’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, delle ritenute fiscali, prevedendo nuovi adempimenti, a carico di committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e altri soggetti che abbiano rapporti negoziali comunque denominati. Il comma 1 del predetto articolo impone ai soggetti che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta sui redditi di lavoro dipendente e assimilati4 , residenti ai fini delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato5 , che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute, trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Con la Circolare 1/E del 12 Febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le motivazioni in essa contenute sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17- bis i soggetti residenti che non esercitano attività d’impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni, perché non rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973. Si pensi alle persone fisiche e alle società semplici che non esercitano attività d’impresa o agricola o arti o professioni. Anche i condomìni sono da escludersi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis perché, pur rientrando tra i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, richiamato dal comma 1 dell’articolo 17-bis, non detengono in qualunque forma beni strumentali, in quanto non possono esercitare alcuna attività d’impresa o agricola o attività professionale.