Con l’approvazione definitiva della Legge di Bilancio 2022 sono state ridisegnate le agevolazioni fiscali degli interventi edilizi e le loro scadenze. Di seguito le principali novità divise per capitoli.
Bonus ristrutturazioni:
(Manutenzione ordinaria su parti comuni dell’edificio, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi, realizzazione di autorimesse o posti auto, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione di atti illeciti da parte di terzi, interventi antisismici, contenimento dell’inquinamento acustico e cablatura degli edifici, bonifica amianto, conseguimento di risparmio energetico “non qualificato”, sostituzione gruppo elettrogeno di emergenza con generatori di emergenza a gas di ultima generazione); per questi interventi è prevista una detrazione Irpef del 50% con limite di spesa pari ad € 96.000,00 fino al 31 dicembre 2024 da ripartire in 10 quote annuali costanti. Dal 01 gennaio 2025 la detrazione scenderà al 36% con limite di spesa pari ad € 48.000,00 da ripartire in 10 quote annuali costanti.
Sismabonus:
(Misure antisismiche ed interventi per la messa in sicurezza statica nelle zone sismiche 1, 2 e 3); per questi interventi è prevista una detrazione Irpef ed Ires del 50% con limite di spesa pari ad € 96.000,00 per unità immobiliare per ciascun anno di durata degli interventi da ripartire in 5 quote annuali costanti. La detrazione aumenta al 70%-80% (80%-85% per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali) a seconda che dalla realizzazione degli interventi si ottenga una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una o due classi. Tale misura è prevista fino al 31 dicembre 2024; dal 01 gennaio 2025 rientrerà nel bonus ristrutturazioni del 50% (in sostanza scompariranno le detrazioni più alte).
Ecobonus:
Vari interventi scontano la detrazione – sia Irpef che Ires – al 65%, altri al 50%, con possibilità di usufruire di una maggiore detrazione del 70% e del 75% a seconda che vengano svolti interventi di riqualificazione energetica su parti comuni dell’edificio per oltre il 25% della superficie disperdente lorda ovvero che siano raggiunti determinati standard energetici di cui al Decreto 26 giugno 2015; se eseguiti congiuntamente ad interventi antisismici (ecosismabonus) la detrazione sale all’80% o all’85% a seconda che dalla realizzazione degli interventi si ottenga una riduzione del rischio sismico rispettivamente di una o due classi. Tale misura, con limiti di spesa variabili per unità immobiliare a seconda del tipo di intervento che si intende realizzare, è valida sino al 31 dicembre 2024 e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti; scomparirà dal 01 gennaio 2025.
Superbonus 110%:
La detrazione (Irpef ed Ires) per i condomìni sugli interventi trainanti (e su quelli trainati eseguiti dai singoli condòmini nelle proprie unità immobiliari come ad esempio la sostituzione degli infissi, naturalmente a condizione che siano eseguiti gli interventi trainanti sulle parti comuni) spetterà fino al 31 dicembre 2023 nella misura del 110% e dovrà essere ripartita in 5 quote annuali costanti. Nel 2024 la detrazione scenderà al 70% e nel 2025 al 65% per poi scomparire dal 01 gennaio 2026.
Bonus facciate:
(Recupero o restauro, ivi inclusa la semplice pulizia o tinteggiatura, della facciata esterna – o anche interna, purchè visibile da pubblica strada – degli edifici esistenti ubicati in zona A e B; se i lavori risultano influenti da un punto di vista termico o riguardano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
dell’edificio, gli interventi restano assoggettati agli stessi adempimenti previsti per l’ecobonus, quindi asseverazione, APE, schede informative, comunicazione finale all’ENEA, etc.); per tali interventi, la detrazione, Irpef ed Ires, è prevista nella misura del 60% – senza limiti di spesa – dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 e deve essere ripartita in 10 quote annuali costanti, per poi scomparire dal 01 gennaio 2023.
Bonus verde:
(Opere di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, realizzazione di copertura a verde e di giardini pensili di unità ad uso abitativo, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, incluse le spese relative alla progettazione degli interventi); per questi interventi è prevista una detrazione Irpef del 36% con limite di spesa pari ad € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo fino al 31 dicembre 2024 da ripartire in 10 quote annuali costanti.
Bonus barriere architettoniche:
(Interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti); introdotto con la legge di bilancio 2022 questo bonus con detrazione Irpef del 75% dall’imposta, con limiti di spesa variabili a seconda dei casi da € 30.000,00 ad € 50.000,00 da ripartire in 5 quote annuali costanti, in scadenza il 31 dicembre 2022.
Con specifico riferimento alle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, restano valide le misure introdotte dal Decreto Controlli (D.L. 157/2021) in tema di visti di conformità e di attestazioni di congruità (il cui costo risulta ora detraibile) per tutti i bonus edilizi diversi dal Superbonus 110%, fatta eccezione per le opere classificabili come interventi di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore ad € 10.000,00 eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio che rimangono esentati dall’obbligo della disposizione in esame; per espressa previsione normativa, permangono tuttavia gli obblighi di verifica di congruità e conformità per gli interventi che, pur essendo di importo non superiore a 10.000 euro e/o che siano riconducibili ad attività di edilizia libera, rientrino nel bonus facciate.
Il Direttore del C.S.N. BMItalia Dr. Alessandro Di Francesco