E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 2019 il nuovo Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che entrerà in vigore il prossimo 6 maggio 2019 concernente modifiche ed integrazioni all’allegato del decreto n.246 del 16 maggio 1987 sulle norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione.
Si tratta in sintesi del recepimento di alcune direttive già presenti nella guida per la determinazione dei “requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili” allegata alla circolare 5043 del 15/04/2013 del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico, della difesa civile, direzione generale per la prevenzione e la sicurezza tecnica – che aveva qualità di documento volontario di applicazione riferita ad edifici aventi altezze antincendio superiore a 12 metri.
L’obiettivo è sempre quello di limitare la probabilità di propagazione di un incendio avente origine all’interno dell’edificio o all’esterno dello stesso (incendio in edificio adiacente oppure a livello stradale o alla base dell’edificio), oltre quello di evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata (frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza delle squadre di soccorso. A tal fine le direttive tecniche si concentrano su interventi che riguardano l’involucro dell’edificio: le facciate e le compartimentazioni.
Ferma restando l’immediata applicazione delle disposizioni per gli edifici di civile abitazione di nuova realizzazione, le novità che si evincono dal nuovo decreto sono però relative alle tempistiche di adeguamento per gli edifici esistenti.
Tutti gli edifici di civile abitazione esistenti dovranno:• entro due anni dall’entrata in vigore del decreto ossia entro il 6 maggio 2021, adeguarsi alle disposizioni riguardanti l’installazione , ove prevista, degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza• entro un anno dall’entrata in vigore del decreto ossia entro il 6 maggio 2020, adeguarsi alle restanti disposizioni
Per gli edifici di civile abitazione esistenti e soggetti agli adempimenti di prevenzione incendi di cui al DPR 151/2011 dovrà essere comunicato al Comando dei Vigili del Fuoco l’avvenuto adempimento delle disposizioni all’atto della presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio.